Art. 893 · Provvedimenti per la salvezza della spedizione.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 893

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Provvedimenti per la salvezza della spedizione.

In vigore dal 21 apr 1942
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.
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