Art. 887 · Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 887

900 / 1356

Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali.

In vigore dal 21 apr 1942
Al comandante dell'aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile. Il comandante rappresenta l'esercente. Nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
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