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Art. 879
892 / 1356Uso dell'aeromobile senza il consenso dell'esercente.
In vigore dal 21 apr 1942
L'esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell'aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito dell'esercente è limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del libro terzo.
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