Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 867
880 / 1356Forma del titolo per la pubblicità.
In vigore dal 21 ott 2005
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-867