Art. 867 · Forma del titolo per la pubblicità.
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Art. 867

880 / 1356

Forma del titolo per la pubblicità.

In vigore dal 21 ott 2005
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96.

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