Art. 865 · Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 865

878 / 1356

Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ott 2005
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse".

Le tue annotazioni

Pro

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