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Art. 864
877 / 1356Forma degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.
In vigore dal 21 ott 2005
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorità consolare.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96.
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