Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. I
Art. 86
87 / 1356Istituzione del servizio di pilotaggio.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-86