Art. 86 · Istituzione del servizio di pilotaggio.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo IISez. I

Art. 86

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Istituzione del servizio di pilotaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.
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