Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo NONO
Art. 838
851 / 1356Conseguenze della scomparizione.
In vigore dal 21 ott 2005
Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli . Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-838