Art. 835 · Nascite, morti e scomparizioni da bordo.
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Art. 835

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Nascite, morti e scomparizioni da bordo.

In vigore dal 21 ott 2005
Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare. Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.

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Pro

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