Art. 832 · Incidenti ad aeromobili italiani all'estero.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo OTTAVO

Art. 832

845 / 1356

Incidenti ad aeromobili italiani all'estero.

In vigore dal 6 apr 1999
Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Note all'articolo

  • La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

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Pro

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