Art. 819 · Getto da aeromobili in volo.
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Art. 819

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Getto da aeromobili in volo.

In vigore dal 21 ott 2005
Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.

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