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Art. 818
831 / 1356Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio.
In vigore dal 21 ott 2005
(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio).
Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
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