Art. 818 · Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio.
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Art. 818

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Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio.

In vigore dal 21 ott 2005
(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

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