Art. 815 · Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 815

828 / 1356

Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili.

In vigore dal 21 ott 2005
Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-815