Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO›Capo III
Art. 815
828 / 1356Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili.
In vigore dal 21 ott 2005
Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-815