Art. 798 · Obbligo di assicurazione.
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Art. 798

811 / 1356

Obbligo di assicurazione.

In vigore dal 21 ott 2005
L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.

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