Art. 795 · Aeromobili militari stranieri.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo I

Art. 795

808 / 1356

Aeromobili militari stranieri.

In vigore dal 22 mag 1998
Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente. In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorità.

Note all'articolo

  • La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

Le tue annotazioni

Pro

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