Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo III
Art. 790
803 / 1356Licenza di esercizio.
In vigore dal 21 ott 2005
La licenza di esercizio prevista dall' è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'.
Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.
Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.
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