Art. 775 · Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo IV

Art. 775

788 / 1356

Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sui libri di cui agli fanno prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
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