Art. 75 · Danni alle opere e agli impianti portuali.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 75

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Danni alle opere e agli impianti portuali.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
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