Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 749
762 / 1356Ammissione degli aeromobili alla navigazione.
In vigore dal 29 mag 2006
Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all', quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
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