Art. 74 · Guardiani di navi in disarmo.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 74

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Guardiani di navi in disarmo.

In vigore dal 21 apr 1942
Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
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