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Art. 729
741 / 1356Rimozione di relitti.
In vigore dal 29 mag 2006
Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aeroporto della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprieterio è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile.
Nei casi di urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.
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