Art. 700 · Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile.
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Art. 700

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Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile.

In vigore dal 29 mag 2006
Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.

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