Art. 697 · Aeroporti aperti al traffico civile.
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Art. 697

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Aeroporti aperti al traffico civile.

In vigore dal 29 mag 2006
Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC: a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali; b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa; c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell' e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

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