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Art. 693
699 / 1356Assegnazione dei beni del demanio aeronautico.
In vigore dal 29 mag 2006
I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all', in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.
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