Art. 689 · Vigilanza sul traffico nazionale all'estero.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 689

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Vigilanza sul traffico nazionale all'estero.

In vigore dal 21 ott 2005
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

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