Art. 684 · Pubblicità del provvedimento.
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Art. 684

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Pubblicità del provvedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalità.
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