Art. 684 · Pubblicità del provvedimento.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo V

Art. 684

689 / 1356

Pubblicità del provvedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalità.
Storico versioni

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