Art. 680 · Disposizioni generali.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo IV

Art. 680

685 / 1356

Disposizioni generali.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel caso di cui all', il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell', l'elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione. Nel caso di cui al secondo comma dell', i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente ai sensi dell', la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall', alla distribuzione dei quali si procede separatamente.
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