Art. 674 · Liberazione dopo il pignoramento.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo III

Art. 674

679 / 1356

Liberazione dopo il pignoramento.

In vigore dal 21 apr 1942
La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.
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