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Art. 674
679 / 1356Liberazione dopo il pignoramento.
In vigore dal 21 apr 1942
La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-674