Art. 672 · Rinvio.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 672

677 / 1356

Rinvio.

In vigore dal 21 apr 1942
Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
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