Art. 669 · Opposizione di terzi.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 669

674 / 1356

Opposizione di terzi.

In vigore dal 21 apr 1942
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita. Si applicano gli , secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.
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