Art. 668 · Opposizioni agli atti esecutivi.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 668

673 / 1356

Opposizioni agli atti esecutivi.

In vigore dal 21 apr 1942
Salva l'applicazione dell', terzo comma, del codice di procedura civile, le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente ai sensi dell', nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell' del codice di procedura civile.
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