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Art. 664
669 / 1356Trasferimento della nave.
In vigore dal 21 apr 1942
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico a norma dell', ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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