Art. 65 · Imbarco e sbarco.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 65

66 / 1356

Imbarco e sbarco.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-65