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Art. 641
646 / 1356Dichiarazione di estinzione del procedimento.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell', o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio.
Il collegio, accertati gli estremi di cui all' o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'.
La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all'.
Storico versioni
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