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Art. 640
645 / 1356Decadenza dal beneficio della limitazione.
In vigore dal 21 apr 1942
L'armatore decade dal beneficio della limitazione:
a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione;
b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell';
c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso;
d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'.
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