Art. 639 · Fallimento dell'armatore.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUARTO

Art. 639

644 / 1356

Fallimento dell'armatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Il fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al decorso del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo comma dell', non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.
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