Art. 636 · Impugnazione dello stato attivo e passivo.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUARTO

Art. 636

641 / 1356

Impugnazione dello stato attivo e passivo.

In vigore dal 21 apr 1942
Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l'udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.
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