Art. 633 · Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUARTO

Art. 633

638 / 1356

Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato.

In vigore dal 21 apr 1942
I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-633