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Art. 632
637 / 1356Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi.
In vigore dal 21 apr 1942
Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile.
L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
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