Art. 620 · Giudice competente.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUARTO

Art. 620

625 / 1356

Giudice competente.

In vigore dal 21 apr 1942
Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.
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