Art. 597 · Appellabilità.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo IISez. II

Art. 597

602 / 1356

Appellabilità.

In vigore dal 21 apr 1942
Salva l'applicazione degli , quarto comma del codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate.
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