Art. 588 · Rinvio.
Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo I

Art. 588

601 / 1364

Rinvio.

In vigore dal 21 apr 1942
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-588