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Art. 586
591 / 1356Regolamento di competenza; incompetenza per materia.
In vigore dal 21 apr 1942
Gli del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.
L'incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
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