Art. 579 · Inchiesta formale.
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Art. 579

584 / 1356

Inchiesta formale.

In vigore dal 11 feb 2026
L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa. Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni. L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37.

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