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Art. 577 bis
590 / 1364Consolidamento dell'ipoteca
In vigore dal 10 mag 2026
In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all' del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia.
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