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Art. 564
569 / 1356Estinzione dei privilegi.
In vigore dal 21 apr 1942
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi.
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