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Art. 560
565 / 1356Nave esercitata da armatore non proprietario.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza.
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