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Art. 559
564 / 1356Altre cause d'estinzione dei privilegi.
In vigore dal 21 apr 1942
I privilegi sulla nave si estinguono altresì:
a) con il decreto di cui all' nel caso di vendita giudiziale della nave;
b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.
Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita.
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