Art. 549 · Privilegi sugli avanzi delle cose.
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Art. 549

554 / 1356

Privilegi sugli avanzi delle cose.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o ricuperato.
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