Art. 540 · Abbandono della nave.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 540

545 / 1356

Abbandono della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, nè la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove; b) quando la nave si presume perita; c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.
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